Per citarne alcuni:
dove è scritto: «… i requisitigli elaborati …» leggasi: «… i requisiti e gli elaborati …»
dove è scritto: «… e di cui all’articolo 24, comma 1, lettere d), e), f), g), h) ed i), » leggasi: «… e di cui all’articolo 46, comma 1,»
dove è scritto: «… ai sensi del comma 7.» leggasi: «… ai
sensi del comma 6»dove è scritto: «… avvero della decadenza dell’autorizzazione.» leggasi: «… ovvero della decadenza dell’autorizzazione.»
Sono solo quattro dei 181 errori (181!) contenuti nel testo del nuovo Codice degli appalti, il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante: «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto…». Una bazzeccola di legge.
181 errori su 220 articoli, una percentuale da encomio, non si trattasse, come al solito, di sciatteria e incompetenza in luogo (e atto) pubblico: un altro funzionario, evidentemente più bravo, ha rimesso in fila tutti gli errori e li ha emendati, sulla Gazzetta Ufficiale: qui. Mai che qualcuno provi vergogna.
(L’articolo di Stella sul Corriere).